Art. 162.
(Misure e condizioni giuridiche per la partecipazione ai progetti).

      1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente capo, da attuare in tutto o in parte all'esterno degli istituti, sono utilizzati il lavoro all'esterno e le misure alternative alla detenzione.
      2. Quando si ricorre a programmi di reintegrazione sociale di cui all'articolo 161, comma 5, lettera d), nei quali l'interessato non viene remunerato per il lavoro svolto, la detrazione di pena, se concessa, è determinata nella misura di novanta giorni per ogni semestre di pena scontata in costanza dell'attuazione del programma, anche se questa ha interessato solo parte del semestre stesso.
      3. Ai partecipanti ai progetti di cui al presente articolo si applica la disciplina legislativa concernente la particolare misura giuridica utilizzata. La partecipazione ai progetti nonché le modalità e i tempi della stessa sono stabiliti dalle prescrizioni relative alle misure alternative alla detenzione o dai programmi di trattamento attuativi delle stesse.
      4. Specifici progetti possono essere proposti e realizzati anche per coloro che si trovano in esecuzione di una misura alternativa attuata totalmente all'esterno degli istituti e che rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 160.
      5. Possono essere ammessi ai programmi anche i detenuti in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. Quando i programmi si svolgono in luogo esterno a quello di detenzione, ai detenuti in carcere si applica l'articolo 29 ed è

 

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necessaria la previa autorizzazione, ivi prevista, della competente autorità giudiziaria; per i detenuti agli arresti domiciliari, la stessa autorità giudiziaria adotta apposito provvedimento, che prevede anche le modalità e i tempi per l'uscita dalla sede degli arresti domiciliari.